Logo Comune

Comune di Monterosso al Mare - Cinque Terre - La Spezia

Piazza Garibaldi, 35 -  19016 Monterosso al Mare (SP) - P.IVA 00192420115 - Tel. 0187 817525  -   Fax 0187 817430
P.E.C.:  protocollo.comune.monterosso.sp@legalmail.it       IBAN: IT27H0603049790000046310164
 
Italiano|Inglese|Francese 
 « Torna alla pagina precedente
 

 COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Provincia di La Spezia

                                                    

 ORDINANZA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA  N°31/11

 IL SINDACO

         
         Richiamata la propria Ordinanza n. 41 del 19/06/2011, con le quali era fatto divieto, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto, di commercializzare tali prodotti in contenitori di vetro in determinate fasce orarie, su tutto il territorio comunale e per precisi archi temporali coincidenti con la stagione estiva.
 
         Considerato che in tali atti era, altresì, fatto divieto a tutti indistintamente di consumare e abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale nonchè di detenere e abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote.
 
         Constatato  che tali provvedimenti si sono rilevati strumenti efficaci di prevenzione della sicurezza pubblica e hanno evitato in parte l’insorgere dei problemi provocati dal consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro;
 
              
           Constatato come, alla luce delle considerazioni sopra esposte, appaia   opportuno adottare i divieti di vendita in argomento per periodi di tempo maggiormente estesi nell’arco dell’anno.
           
         Attesa la possibilità di scongiurare il segnalato pericolo per i cittadini mediante l’interdizione, dalla data di adozione del presente provvedimento e per ogni anno,  nel periodo orario come di seguito di volta in volta individuato, della vendita di bevande per asporto in bottiglie di vetro, imponendo, altresì, il divieto di consumo in luogo pubblico di tali bevande contenute in bottiglie di vetro e la detenzione in luogo pubblico di tali contenitori vuoti;
 
         Considerato che la problematica sopra descritta non può ritenersi fenomeno circoscritto bensì generalizzato e tale da concretizzarsi in comportamenti  degenerativi del divertimento giovanile che rischiano di porre a repentaglio la sicurezza urbana in tutto il territorio comunale;
     
         Rilevato che si è manifestato con chiarezza  il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza  se utilizzati quali strumenti impropri per ledere se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
 
         Considerata la necessità di provvedere al fine di garantire la sicurezza ed il decoro urbano messi a rischio dalla situazione rappresentata sopra;
 
         Considerato che l’art. 54 del D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, riconosce, nel nuovo testo vigente, un’ ancor maggiore potestà di intervento del  Sindaco, quale ufficiale di Governo, in tema di sicurezza urbana;
 
         Atteso in particolare quanto previsto dal comma 4° del ridetto art. 54 il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire i pericoli che minaccino la sicurezza urbana;
 
         Constatato che in data 9 agosto 2008 ha trovato pubblicazione sulla G.U. il D.M.  5 agosto 2008 con il quale il Ministero dell’Interno ha definito e delimitato gli ambiti di applicazione del potere ordinatorio del Sindaco;
 
         Considerato che il D.M. sopra citato ha definito la sicurezza urbano un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;     
 
         Riconosciuta la necessità di provvedere in merito, in quanto, i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali, notturne e nel primo mattino da parte di persone(che lanciano, spaccano ed abbandonano in maniera inusitata bottiglie di vetro destinate a contenere bevande), possono determinare gravi danni all’incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del territorio comunale;
 
         Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Spezia come prescritto dal comma 4 ° dell’art. 54 T.U.E.L.;
    
         Visto l’art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento locale approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000, n° 267come sostituito dall’art. 6 del D.L. 92/2008;
    
         Visto il D.M. 5 agosto 2008;
    
         Vista la L. n. 241/1990;
    
         Visto lo Statuto del Comune di Monterosso al Mare;
 

O R D I N A

 
- su tutto il territorio del Comune di Monterosso al Mareed a tutti i soggetti  a qualunque titolo legittimati a vendere bevande per asporto (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari), è fattoDIVIETO di vendita per asporto in contenitori di vetro durante i periodi di seguito descritti ovvero
 
 
dal 17/05/2011 e  sino al 31/10/2011 dalle ore 22.00 alle ore 06.00
 
 
- a tutti, indistintamente, il DIVIETO di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
 
- a tutti, indistinatamente, il DIVIETO  di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote.
 
La presente ordinanza avrà effetto dalla data di sottoscrizione.
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, nonchè mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Monterosso al Maree ne sarà data idonea diffusione mediante gli Organi di informazione e mediante comunicazione alle Associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori.
 
Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura della Spezia, alla Questura della Spezia, al Comando Carabinieri di Monterosso al Mareed alla Capitaneria di Porto della Spezia.
 
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare di quelle paesistiche di cui al Codice dei Beni Culturali, la violazione della presente ordinanza comporta,  nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro  500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.
 
Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto della Spezia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
 
 
Dalla Residenza Municipale, li   17/05/2011
 
 
 
                                                                                                     Il Sindaco  
                                                                                      ANGELO MARIA BETTA