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Comune di Monterosso al Mare - Cinque Terre - La Spezia

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Albo Pretorio Emergenza

 
 

 COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Cinque Terre

Provincia della Spezia

 
                                                                                                                                      
 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. REG. ORD. 63 DEL 03.11.2011
 
Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ordinanza contingibile ed urgente. LOCALITA’ FEGINA.
 

IL SINDACO

 
PREMESSO:
- che si sono verificati eccezionali eventi meteorologici avversi nel giorno 25 ottobre 2011, che hanno provocato frane, crolli ed inondazioni di vaste superfici ricadenti nel territorio di Monterosso;
- che il Comune di Monterosso al Mare si è attivato per individuare siti di stoccaggio temporaneo ove accumulare i fanghi, terre, rocce e materiale residuo quale legname derivanti dai vari movimenti franosi avvenuti nel territorio;
 
PRESO ATTOche:
  • devono essere completate in tempi brevi le operazioni di ripulitura;
  • con precedente ordinanza nr. 58 del 28.10.2011 sono stati individuati altri siti di stoccaggio provvisorio;
  • occorre individuare un altro sito ove depositare provvisoriamente, in attesa della certificazione analitica in corso presso Arpal, la sabbia utilizzabile ai fini del possibile ripascimento della spiaggia di Fegina;
 
SENTITAin proposito l’unità di crisi operante presso il Comune di Monterosso al Mare che ha espresso l’assenso all’iniziativa in questione;
 
RITENUTOche sussistano i motivi di contingibilità ed urgenza;
 
RILEVATOche a tale scopo è stata individuata la parte più a monte del litorale di Fegina ricompresa fra il canale Molinelli e la spiaggia del Gigante;
 
OSSERVATOche, in attesa di consentire un uso di detto materiale in applicazione dell’art.186 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene necessario applicare il disposto dell’art. 191 dello stesso D.Lgs., che consente in caso di eccezionale ed urgente necessità di ricorrere temporaneamente a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
 
VISTIi pareri  rilasciati da ARPAL Dipartimento provinciale della Spezia con note n° 33539 del 27/10/2011 e n° 33577 del 28/10/2011 nonché da ASL n° 5 “Spezzino” con nota n°13304 del 28/10/2011;
 
VISTO il Decreto n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
 
VISTAla Legge Regionale n. 18 del 21.06.1999;
 
VISTOl’Art. 5 della Legge n. 225 del 24.02.1992;
 
VISTOl’art. 191 del D. Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
 
RITENUTOche, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;
 
CONSIDERATOche:
- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art. 191 ex D. Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dall’urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all’eccezionale situazione venutasi a determinare;
 
RITENUTOche, alla luce di quanto precede, svolta un’attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra esplicitata, si rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D. Lgs. 152/2006, atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell’ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;
 
ATTESOche si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione per giorni quindici all’Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;
 

ORDINA

 
1) DI AUTORIZZARE l’attivazione, in località Fegina nella parte più a monte del litorale di Fegina ricompresa fra il canale Molinelli e la spiaggia del Gigante, di un sito di stoccaggio provvisorio del materiale finalizzato al possibile ripascimento della spiaggia a seguito di certificazione Arpal;
 
2) DI VIGILARE sulla corretta esecuzione della gestione dei materiali in deposito, demandando il controllo relativo alla Polizia locale comunale e alle Forze di Polizia operanti sul territorio;
 
3) DI DARE VALIDITA’ al presente provvedimento per il tempo necessario all’individuazione del corretto destino finale e comunque per non più di mesi 6 dalla data del presente atto;
 

DISPONE

 
- La comunicazione della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di La Spezia, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, al Presidente della Regione Liguria.
 
- La comunicazione della presente ordinanza inoltre alla Provincia di La Spezia, all’ASL e all’ARPAL.
 
- Che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.
 

SI PRECISA CHE
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90:
 
 

  • ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 1 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, può essere presentato ricorso gerarchico innanzi al Prefetto della Spezia entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza;
  • contro il presente atto può essere presentato alternativamente ricorso al TAR competente, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 09.07.2010;
  • entro 120 gg., a decorrere dalla definitività dell’ordinanza e trascorso il termine di 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico al Prefetto, può inoltre essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Dalla casa comunale,03 novembre 2011

                                                                                                          IL SINDACO
                                                                                                     (Betta Angelo Maria)