COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Cinque Terre
Provincia di La Spezia
Comando di Polizia Municipale
ORDINANZA N. 33/CDS del 30.05.2011
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTOil Decreto del Sindaco in data 11.01.2010 di attribuzione allo scrivente delle funzioni di responsabile dell’Area di Vigilanza-Amministrativa;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 107 del 03.06.2000 e successive integrazioni con la quale sono stati approvati i primi indirizzi relativi alla circolazione stradale nel territorio a seguito della istituzione della Zona a Traffico Limitato denominata “A”;
RICHIAMATEle motivazioni tutte, contenute negli atti deliberativi sopra indicati che si ritengono attuali e cogenti;
VISTEle ordinanze emesse per ciascun anno solare, che hanno disciplinato la circolazione e la sosta nella Zona a Traffico Limitato denominata “A” e da ultimo la n° 21/11, che è meritevole di estensione alla imminente stagione estiva, con le opportune e necessarie modifiche e integrazioni;
RAVVISATA la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli a motore nella Zona a Traffico Limitato denominata “A” compatibilmente con l’afflusso turistico al fine di migliorare la circolazione, di garantire la pubblica incolumità, di limitare l’inquinamento acustico ed atmosferico e di tutelare il patrimonio;
VISTIgli artt. 5,6 e 7 del vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTAla Legge 267/2000;
O R D I N A
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L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE SINO ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 31/05/2011 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 03 OTTOBRE 2011, IN VIA FEGINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLINELLI E P.ZA GARIBALDI CON DIREZIONE DI MARCIA DA GE VERSO SP AD ECCEZIONE DI:
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AUTORIZZATI ,
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FORZE DELL’ORDINE, SOCCORSO IN STATO DI EMERGENZA, VEICOLI COMUNALI, , VEICOLI PARCO, TAXI
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VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE EX ART.188 CDS,
2. LA CIRCOLAZIONE ELA SOSTA DEI VEICOLI A MOTORE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATA “A”, DALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 31/05/2011, SINO AL 03 OTTOBRE 2011 SONO COSI’ REGOLAMENTATE:
1) VEICOLI DITTE RESIDENTI
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a) Agricoltori |
Pass Bianco AGRI |
CIRCOLAZIONE: esente senso unico 6-8.30 e 12-13 (GIO/DOM solo 6-8.30)
SOSTA: non consentita |
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b) Pescatori |
Pass Bianco PESCA |
CIRCOLAZIONE: esente senso unico Lampara entrata dopo 20.00
uscita 8.30
Posta entrata dopo 06.00
uscita dopo 14.00
SOSTA: sotto archi FF.SS. eccetto GIO |
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c) Fornitori
generici |
*Pass Bianco FG |
CIRCOLAZIONE: esente senso unico 6-10 consentita dal LU al VE.
SOSTA: 6-10 consentita dal LU al VE |
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d) Fornitori merci deperibili |
Pass Bianco FM |
CIRCOLAZIONE: esente senso unico 6-13 e 18-19.30
SOSTA: 6-13 e 18-19.30 (eccetto GIO) |
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e) Artigiani edili e tecnologici |
Pass Bianco ART |
CIRCOLAZIONE: 6-19 dal LU al VE eccetto GIO
SOSTA: 6-19 dal LU al VE eccetto GIO |
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* CON MAGAZZINI MERCI ESTERNI ALLA Z.T.L. “A” ISCRITTI AL REGISTRO C.C.I.A.A.
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VEICOLI DITTE NON RESIDENTI
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a) Fornitori
alimentari
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CIRCOLAZIONE: ingresso senso unico da Fegina entro ore 10 eccetto GIO/DO e FEST.
SOSTA: 6-11 eccetto GIO/DO e FEST |
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b) Fornitori
generici
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CIRCOLAZIONE: ingresso senso unico da Fegina 14-18 consentita dal LUN AL VEN
SOSTA: 14-18 Piazzale FS e sotto archi FF. SS consentita dal LUN AL VEN |
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c) Artigiani-
Manutenzioni-
Servizi
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ACCESSO A PAGAMENTO
(Del G.C. n. 129 del 26.10.2009) |
CIRCOLAZIONE: ingresso senso unico da Fegina 14-18 eccetto SA/DO e FEST
SOSTA: 14-18 Piazzale FS e sotto archi FF. SS. eccetto SA/DO e FEST |
a)Ai veicoli dei residenti,muniti di contrassegno(pass verde) non è consentito l’accesso nella zona Z.T.L.. E’ consentita la sosta negli spazi predisposti in relazione alle zone di appartenenza – come indicato sul contrassegno – a titolo gratuito
b)I veicoli di ditte/fornitori/artigiani/servizidovranno accedere nella Z.T.L. “A” entrando da località Fegìna e uscire da località Loreto,e massa a p.c. non superiore a 3,5 t. e con un’altezza d’ingombro massima di ml. 2,90.
c) I veicoli dei fornitori ed artigiani residenti sono esentati dal rispettare il senso unico indicato al punto 1);
d) I veicoli di agricoltori(punto A del prospetto) sono quelli con terreni o magazzini, siti in luoghi per i quali è necessario attraversare la Z.T.L. “A”
e) I veicoli adibiti al trasporto di medicinali, al trasporto pubblico di persone o cose, quelli dei medici in visita domiciliare operanti sul territorio comunale, ai veicoli al servizio del comune, di raccolta N.U., a tutti i mezzi di emergenza, delle Forze dell’ordine e di pronto soccorso sono permessi il transito e la sosta dalle ore 00:00 alle ore 24.00,con esenzione dal senso unico di cui al punto 1;
f) Ai veicoli di pubblica utilità (ACAM, ENEL, TELECOM, SERVIZI STAMPA RADIOTELEVISIVI etc.) sono consentiti il transito e la sosta dalle ore 7 alle ore 13. In caso di evidente stato di necessità il transito e la sosta sono ammessi nelle 24 ore.
g) I veicoli al servizio di persone invalide, muniti di autorizzazione, ex art.188 CDS saranno esentati dalle suddette limitazioni solo in presenza del titolare a bordo. Le autorizzazioni non sono valide nelle zone a pagamento.
h) In occasione di cerimonie private (matrimoni, funerali ecc.) potranno essere rilasciate specifiche autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza
i) L’accesso a pagamento previsto per i veicoli intestati a ditte non residenti di Artigiani – Manutenzioni – Servizi prevede una tariffa unica di € 5,00 giornaliere ed è così regolamentato:
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unico ingresso: da pagarsi al parcometro previa autorizzazione della Polizia Municipale rilasciata al momento dell’accesso (reperibilità al numero: 3356209306)
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abbonamento (minimo 10 ingressi): rilasciata per l’intero periodo previo versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale
In deroga alla presente ordinanza, solo per comprovate necessità,previamente documentate, il Comando di Polizia Municipale potrà rilasciare permessi orari o giornalieri.
Le ordinanze che hanno disciplinato la circolazione e la sosta, nella Zona a Traffico Limitato denominata “A”, nell’anno 2010 e 2011, sono revocate.
Al presente provvedimento sarà data pubblicità mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comunemonterosso5terre.it. L’eventuale variazione delle norme della presente ordinanza saranno portate a conoscenza dei cittadini con adeguato anticipo.
Il Comando di Polizia Municipale di Monterosso al Mare,e gli altri Ufficiali ed Agenti cui spetta,ai sensi dell’art.12 del Nuovo Codice della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale,sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
A V V E R T E
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Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n° 241,avverso la presente ordinanza,in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
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Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, D.l.gs 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento al C.D.S., D.P.R. 495/1992
I veicoli lasciati in sosta in violazione alla presente ordinanza saranno rimossi;
Dalla Sede Municipale, lì 30.05.2011
IL COMANDANTE DELLA P.M.
(Dott. Alberto GIANNARELLI)
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